L’INPS ha recentemente pubblicato un messaggio che riporta alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi per assistenza ai familiari con disabilità. i permessi retribuiti spettano a: – genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; – coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Possono goderne parenti e affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. I tre giorni di congedo mensili possono essere fruiti anche nei giorni festivi, compreso la domenica e di notte, se rientranti in turni di lavoro. Il permesso notturno fruito in corrispondenza al turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
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