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Corona Virus. Le misure presenti nel Decreto “Cura Italia” per i soggetti con disabilità

Di seguito una sintesi dei provvedimenti del Decreto “Cura Italia” riguardante i soggetti con disabilità

CONGEDI PARENTALI (ART. 23)
L’art. 23 istituisce per l’anno 2020, e a decorrere dal 5 marzo, uno specifico congedo di 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.

PERMESSI LAVORATIVI DA LEGGE 104 (ART. 24)
L’articolo 24 aggiunge 12 giorni complessivi ai giorni di permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 per assistere un familiare con situazione di grave disabilità certificata, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

QUARANTENA E MALATTIA (ART. 26)
Sempre in ambito lavoro, l’articolo 26 dispone che il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Inoltre il comma 2 prevede che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

LAVORO AGILE (ART.39)
L’articolo 39 dispone che i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Questo fino al 30 aprile 2020.

CENTRI DIURNI (ART. 47)
L’articolo 47 dispone la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, fino al 3 aprile 2020.
L’articolo specifica, inoltre, che l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.

SERVIZI DOMICILIARI (ART. 48)
In considerazione delle gravi problematiche che la chiusura dei servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità comporta, l’articolo 48 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscanoavvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, sempre e comunque nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

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