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Barriere architettoniche: regole e agevolazioni per ascensori, montascale e rampe

L’installazione di ascensori internimontacarichiservoscala e rampe che contribuiscono all’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano tra i lavori di edilizia libera, quindi non richiedono autorizzazioni.

Con il termine “Edilizia libera” il decreto legislativo n. 222 del 2016 (detto decreto Scia 2) definisce quali interventi sono esonerati dalla Cil (Comunicazione di inizio lavori), tra i quali vengono ricompresi quelli di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi che possono essere eseguiti senza richiedere autorizzazioni (nel rispetto comunque delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia) sono:

1)  Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
– Rampa
– Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario
– Dispositivi sensoriali

2) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di:
– Servoscala e assimilabili

3) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante  di:
– Ascensore, montacarichi

Poiché non viene diversamente specificato (e non è ancora stata redatta una seconda parte del Glossario relativa a opere edilizie realizzabili solo previe autorizzazioni come CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire), è esclusa da questo elenco la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

Ricordiamo inoltre che è stata confermata anche per il 2019 la misura del Bonus ristrutturazioni che riconosce un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, tra i quali rientrano anche quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, l’agevolazione dà la possibilità di usufruire di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, fino ad un ammontare complessivo di 96.000 Euro.

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